Antiriciclaggio: le nuove disposizioni
- Dott. Pierleoni Marco
- 6 nov 2019
- Tempo di lettura: 10 min

La vigente disciplina relativa agli obblighi antiriciclaggio ha recentemente subito una importante modifica a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2019, del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (testo in calce). Invero, in ossequio al dovere di recepimento dell’Italia della Direttiva (UE) 2018/843, c.d. V Direttiva, è stato profondamente rimodellato il previgente impianto del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 90/2017.
Sommario
1. La nuova V Direttiva dell’Unione Europea
Il main goal del Legislatore eurounitario è quello di tracciare con ampio grado di certezza i flussi finanziari nell’ottica dell’azione di contrasto al riciclaggio di denaro di illecita provenienza e di finanziamento del terrorismo.
Nel primo Considerando, la Direttiva 843 ha ricordato come la precedente IV Direttiva (2015/859) costituisce il principale strumento giuridico finalizzato alla prevenzione degli abusi del sistema finanziario dell’Unione per scopi di riciclaggio. Ciò nonostante il sistema è stato innovato nell’ottica di irrobustire alcune prescrizioni volte all’allargamento dell’ambito applicativo.
leL’ultima Direttiva, si è posta come obiettivo quello di ostacolare le attività criminali senza limitare, però, il normale funzionamento dei sistemi di pagamento. Tra le novità vi sono l’accesso facilitato alle informazioni sui titolari effettivi, in modo da rendere maggiormente trasparenti società e trust, l’attenzione ai rischi intrinsechi alle carte prepagate ed alle criptovalute, la cooperazione tra le varie Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed il potenziamento dei controlli nei confronti delle operazioni che afferiscono Paesi terzi all’Unione profilati ad alto rischio. Tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio vengono inseriti i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, ed i commercianti e gli intermediari del mondo dell’arte nel caso in cui l’operazione, posta in essere in un unico momento temporale ovvero scomposta in più momenti abbia un valore pari o superiore ad euro 10.000.
Anche con riferimento alle persone politicamente esposte ci sono novità: gli Stati membri sono obbligati a pubblicare ed aggiornare un elenco entro cui indicare con precisione le funzioni che devono essere considerate ai fini dell’individuazione dei soggetti rientranti nella categoria delle persone politicamente esposte
2. Il D.Lgs. 125/2019 a recepimento della Direttiva (UE) 2018/843
Il D.Lgs. 125/2019 viene recepito in ragione dell’art. 5 della Legge di delegazione europea 2015 (26 agosto 2016, n. 160) con cui è stata recepita la IV Direttiva antiriciclaggio. Invero, partendo da questa Legge di delegazione, il Governo ha emanato il D.Lgs. 90/2017, che oggi modifica ai sensi dell’art. 31, comma 5, L. 24 dicembre 2012, n. 234.
Il D.Lgs. 125/2019 (di seguito, breviter, “Decreto”) si compone di sei articoli. Il primo interviene sui poteri ispettivi e di controllo delle Autorità di vigilanza ridefinendo le disposizioni in materia di cooperazione interna ed internazionale. La lettera b) definisce le amministrazioni ed organismi interessati: quelle che, comprese le agenzie fiscali, posseggono poteri di controllo ovvero rilasciano autorizzazioni, concessioni, licenze, e qualsivoglia altro titolo nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi individuati dal D.Lgs. 231/2007.
Con riferimento al legame tra persone politicamente esposte ed altri soggetti, il Legislatore italiano ha definito che debba quivi ricomprendersi ogni persona fisica che detiene, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust ed istituti affini o che intrattiene comunque, con egli, rapporti d’affari.
Importanti novità sono previste anche con riferimento ai “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” che, in recepimento anche di quanto emerso negli standard FATF (1), vengono definiti quali soggetti che, a titolo professionale anche online, forniscono a terzi servizi atti all’utilizzo, scambio, conservazione e conversione di criptovalute. Unitamente alla conversione in valute a corso legale attuale, il Legislatore prevede anche la conversione in rappresentazioni digitali di valore, comprese quelle convertibili in altre di tipo virtuale nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute. La valuta virtuale viene quindi definita dal Legislatore eurounionale come rappresentazione di un valore digitale che, nonostante non sia né emesso né garantito da una Banca centrale o da un ente pubblico, non sia legato necessariamente ad una valuta avente corso legale attuale, e non possegga lo status giuridico di valuta ovvero moneta, viene accettato da persone, fisiche e giuridiche, come mezzo di scambio e che può essere trasferito, memorizzato e scambiato per mezzo elettronico.
La lettera g) definisce poi i prestatori di portafoglio digitali: soggetti fisici o giuridici che professionalmente, ed anche online, forniscono a terzi servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti utili a detenere e trasferire criptovalute. Questi soggetti sono destinatari di obblighi di collaborazione attiva, invero già il D.Lgs. 90/2017 (art. 1, comma 1, lett. n), n. 4) li ha inclusi tra i soggetti obbligati, seppur in modo circoscritto alla conversione di valute virtuali ovvero a corso forzoso. In questo contesto trova quindi naturale spazio la lettera h), che aggiorna la definizione di valuta virtuale specificando che riguarda la rappresentazione digitale di un valore, che non è né emessa né garantita da un’Autorità pubblica, e che può essere finalizzata allo scambio di merce ovvero per fini di investimento.
Novità anche nel quadro dei soggetti obbligati. Vengono eliminate le imprese d’assicurazioni, ritenute comprese tra gli intermediali bancari e finanziari, ed i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, in riferimento alle operazioni di cartolarizzazione di crediti. Entrano invece i commercianti o intermediari del mondo dell’arte e dell’antiquariato, i mediatori immobiliari che agiscono in qualità di intermediari per una locazione immobiliare (limitatamente alle operazioni che comportano un canone mensile pari o superiore ad euro 10.000), ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale.
Anche il capoverso dell’art. 1 del Decreto 125/2019, che interessa meno direttamente la platea pubblica, interviene sul Decreto 231 novellando compiti, attribuzioni ed azioni delle Autorità, amministrazioni ed organismi interessati e dei soggetti coinvolti nelle attività di vigilanza, controllo e sorveglianza. Ci sono modifiche in punto esenzione del soggetto dagli obblighi in materia di antiriciclaggio, condizionata al fatto che l’attività finanziaria svolta non sia principale, e comunque non ecceda il 5% del fatturato complessivo; circa gli obblighi dell’Unità di informazione finanziaria (UIF); l’eliminazione dell’accesso riservato per la sezione del registro delle imprese afferente le informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi; e la puntuale definizione dei compiti e delle attribuzioni spettanti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ed alla Direzione investigativa antimafia.
La cooperazione nazionale ed internazionale è affrontata al comma 3 del Decreto che, individuando le Autorità nazionali nel Ministero dell’Economia, nell’UIF, nella Direzione investigativa antimafia e nella Guardia di Finanza, prevede la possibilità di derogare all’obbligo del segreto d’ufficio ai fini di collaborazione, l’esenzione dall’obbligo di trasmissione all’UIF delle informazioni a lei utili nel caso in cui vi sia un’indagine di polizia in corso ed il pubblico ministero non abbia ancora deciso se esercitare o meno l’azione penale, e la possibilità per l’Autorità giudiziaria di richiedere alle Autorità di polizia comunicazione degli esiti delle indagini svolte sulle segnalazioni di operazioni sospette.
La cooperazione internazionale è perseguita mediante il rafforzamento della cooperazione tra le Autorità di vigilanza nazionali e le competenti Autorità estere al fine di finalizzare l’obiettivo dello scambio di informazioni ed assistenza necessari alla prevenzione ed al contrasto dell’utilizzo del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Si apre dunque alla possibilità di stipulare protocolli d’intesa finalizzati a disciplinare il processo di condivisione delle informazioni ma non solo: da un lato il Nucleo e da Direzione investigativa antimafia possono scambiare direttamente con le authority estere, a condizioni di reciprocità ed in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, dati ed informazioni di polizia; dall’altro lato la cooperazione tra l’UIF italiana e le Financial Intelligence Units (FIU) degli Stati membri è potenziata, a condizione di reciprocità, consentendo lo scambio diretto e l’elaborazione dei dati rinvenuti dalle diverse unità.
Infine, l’ultimo comma 4 dell’art. 1 del Decreto modifica l’art. 16 del Decreto 231 in punto procedure di mitigazione del rischio, prevedendo che in caso di gruppi, la capogruppo adotti un approccio globale al rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in ossequio a quanto disposto dall’Autorità di vigilanza del settore.
3. La nuova verifica adeguata della clientela
Anche la verifica adeguata è stata modificata (art. 2 del Decreto in esame) prevedendo, in primo luogo, che l’esercizio degli obblighi dovrà essere effettuato nei confronti di coloro che sono già clienti degli obbligati, non soltanto nell’ipotesi in cui si verifichi un cambiamento nel livello del rischio attribuito al cliente, ma anche nell’ipotesi di ampliamento degli obblighi sopravvenuti, posti da norme emanate successivamente al tempo in cui è stato acquisito il cliente.
Sulle modalità di adempimento viene novellato l’art. 19 del Decreto 231 prevedendo che le identità digitali ed i certificati per la generazione di firma digitale rilasciati in conformità al Regolamento (UE) 910/2014, possano essere accettati unicamente se caratterizzati da un massimo livello di sicurezza.
Innovazione particolare riguarda gli artt. 21 e 22 del Decreto 231, con riferimento alla disciplina relativa alla comunicazione ed all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di soggetti giuridici e trust, nonché agli obblighi del cliente. La nuova Direttiva ha infatti previsto che specifiche tipologie di informazioni debbano essere accessibili al pubblico, anche con riferimento ai trust ad agli istituti giuridici affini, fermo restando che i dati che possono essere diffusi sono: nome, cognome, mese ed anno di nascita, Paese di residenza, cittadinanza del titolare effettivo e condizioni in base alle quali il soggetto si qualifica quale titolare effettivo. L’accesso può essere però escluso, nuovamente in termini tassativi, nel caso in cui le informazioni riguardino soggetti incapaci o minorenni, ovvero nell’ipotesi in cui la divulgazione del dato sia foriero di esporre il titolare effettivo al rischio di reati gravi contro la persona ed il patrimonio.
Ovviamente sono state previste novità anche sul piano della verifica rafforzata laddove, all’art. 24 del Decreto 231, è stato inserito il nuovo fattore di rischio relativo a prodotti, servizi operazioni o canali di distribuzione, delle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, tabacchi, artefatti culturali ed altri beni mobili di importanza storica, archeologica, culturale o religiosa ovvero di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. È poi stato limitato l’ambito applicativo delle verifiche rafforzate, unicamente ai rapporti di corrispondenza che comportano l’esecuzione di pagamenti, e sono state previste, con riferimento al nuovo comma 4-bis dell’art. 25, le misure da adottare per la clientela operante in Paesi ad alto rischio: l’acquisizione di informazioni aggiuntive relativamente allo scopo ed alla natura del rapporto professionale, l’acquisizione delle informazioni relativamente l’origine dei fondi e la situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, l’acquisizione delle motivazioni riferite alle operazioni previste o eseguite, l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie ai soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione, e l'assicurazione di un monitoraggio costante.
4. Le altre modifiche: la moneta elettronica anonima, i risvolti sanzionatori e le norme finali
Una grossa novità del Decreto è rappresentata dal divieto di emissione ed utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi. È noto infatti che le carte prepagate anonime possano facilmente essere utilizzabili per la commissione di gravi delitti, quindi è apparso indispensabile ridurre i limiti e gli imposti massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare alcune misure si adeguata verifica della clientela fissando detta soglia in euro 50. La novella ha modificato l’art. 50 del Decreto 231 già a partire dalla sua rubrica, fissando la decorrenza della nuova disposizione al 10 giugno 2020.
Le sanzioni a natura amministrativa previste all’art. 58 per l’omissione divengono applicabili, oltre che nei confronti del personale dei soggetti obbligati alla segnalazione (i.e. personale di intermediari bancari e finanziari e di società fiduciaria), anche ai revisori responsabili di incarichi di revisione delle società di revisione legale che, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Decreto 231 soggiacciono all’obbligo di trasmissione della segnalazione al titolare della competente funzione.
Viene poi chiarito che Banca d’Italia e Ivass possono irrogare sanzioni anche nei confronti soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione dell’intermediario vigilato, assegnando a Banca d’Italia la facoltà di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 350.000 euro nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni procedurali di organizzazione e controllo interno adottate nei confronti degli operatori non finanziari vigilati, ossia dei soggetti che esercitano l’attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate. Per le ipotesi di violazioni gravi, sistematiche o ripetute il Legislatore ha previsto la possibilità dell’aumento della sanzione fino al triplo del massimo edittale o sino al doppio dell’importo dei profitti ricavati dalle violazioni accertate nell’ipotesi in cui l’importo sia determinabile.
Anche l’azione di Consob è potenziata potendo irrogare sanzioni non soltanto nei confronti dei revisori legali delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, bensì anche verso titolari di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
Lo stesso procedimento sanzionatorio di cui all’art. 65 del Decreto 231 ha subito delle modifiche: si specifica che le sanzioni per l’omissione della segnalazione di operazione sospetta sono irrogate dal Ministero dell’economia e delle finanze, salve le competenze della Banca d’Italia e dell’Ivass per il caso di violazioni di maggiore gravità; si prevede l’irrogazione delle sanzioni anche ai soggetti responsabili di incarichi di revisione (secondo quanto ut supra specificato), salvo la competenza della Consob per le violazioni di entità superiore; è introdotta una disposizione di chiusura che attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze il compito di irrogare ogni altra sanzione amministrativa pecuniaria non espressamente attribuita ad altra Autorità od Organismo.
Infine l’art. 5 del Decreto interviene, con cinque commi, a modificare l’impianto dei:
(i) D.Lgs. 141/2010 nella parte in cui disciplina (i) i contratti di credito ai consumatori ed i soggetti operanti nel settore finanziario, (ii) gli agenti in attività finanziaria e (iii) i mediatori creditizi. Vengono quindi adeguate le norme in previsione dell’obbligo di iscrizione nel registro degli agenti in attività finanziaria e mediatori crediti anche per i prestatori di servizi di portafogli digitali che, come sopra abbiamo visto, diventano destinatari degli obblighi previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio; (ii) D.Lgs. 90/2017 prevedendo la proroga di ventiquattro mesi per l’adozione dei decreti ministeriali per l’attuazione della comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust e per l’adozione del provvedimento che definisce i modi per l’alimentazione e consultazione del registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica; (iii) D.Lgs. 92/2017 integrando, nel contesto dei c.d. “compro oro”, l’art. 11, comma 1 ed assegnando agli uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche la competenza al procedimento sanzionatorio per l’inosservanza del provvedimento.
[1] I.e. Financial Action Task Force, Organismo intergovernativo indipendente che sviluppa e promuove politiche finalizzate a tutelare il sistema finanziario dai rischi legati al riciclaggio, finanziamento del terrorismo e della diffusione delle armi di distruzione di massa. È anche conosciuto come GAFI, Gruppo d’Azione Finanziaria. Per ulteriori questioni si rimanda al sito web fatf-gafi.org.
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