Naspi e dimissioni per giusta causa: quando chi si licenzia ha diritto alla disoccupazione
- Dott. Pierleoni Marco
- 9 ott 2019
- Tempo di lettura: 4 min

Se le dimissioni sono motivate da giusta causa il lavoratore mantiene il diritto alla Naspi, l’indennità di disoccupazione. Inoltre, viene meno l’obbligo di dare il preavviso al datore di lavoro.
L’indennità di disoccupazione spetta anche in caso di dimissioni, ma solo quando queste sono motivate da giusta causa.
La Naspi - l’indennità di disoccupazione - infatti spetta solo nei casi in cui la causa della perdita del lavoro non è attribuibile al dipendente: per questo è riconosciuta a chi si dimette per giusta causa alla pari di quanto avviene per il licenziamento da parte del datore di lavoro e per il mancato rinnovo del contratto.
Spetta inoltre anche per il licenziamento per giusta causa poiché, come dichiarato dal Ministero del Lavoro, questo tipo di cessazione del rapporto di lavoro pur dipendendo dal comportamento del dipendente è comunque attribuibile all’arbitrarietà del datore di lavoro.
Quindi le dimissioni per giusta causa sono quello strumento con il quale il dipendente può licenziarsi ma senza perdere il diritto alla Naspi. Inoltre, in questo caso il lavoratore può non rispettare alcune regole previste per chi dà le dimissioni, come ad esempio il preavviso al datore di lavoro.
Ecco perché è importante capire in quali casi si parla di dimissioni per giusta causa e quando è possibile recedere immediatamente dal contratto senza darne il preavviso.
NASPI E DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA
Dimissioni: quando si tratta di “giusta causa”Come comunicare le dimissioni per giusta causaEffetti delle dimissioni per giusta causaDimissioni: quando c’è il diritto alla NaspiCome ottenere lo stato di disoccupazione?
Ecco una guida sulle dimissioni per giusta causa con i riferimenti sull’indennità di disoccupazione, le istruzioni su come darne la comunicazione e sugli effetti del recesso immediato del contratto di lavoro.
Dimissioni: quando si tratta di “giusta causa”
L’attuale normativa consente al lavoratore di dimettersi sia per motivazioni attinenti al rapporto lavorativo, che per fatti ad esso estranei.
Quindi, possono esserci le condizioni per presentare le dimissioni per giusta causa sia nel caso in cui il datore di lavoro sia colpevole di un inadempimento del contratto talmente grave da impedire la normale prosecuzione del rapporto lavorativo, che in quello in cui è il dipendente a non poter svolgere i propri compiti a causa del sopravvenire di una circostanza particolare.
Ecco alcuni esempi dei casi in cui il lavoratore può appellarsi alla “giusta causa” per recedere immediatamente il contratto:
vi è stato un mancato pagamento della retribuzione per almeno due mensilità;sono state subite molestie sessuali a lavoro;vi è stato un peggioramento delle mansioni lavorative;si è subito il mobbing;sono state registrate notevoli variazioni delle condizioni di lavoro;la sede di lavoro è stata spostata senza ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’art. 2103 del Codice Civile.
Il comma 4 dell’articolo 2112 del Codice Civile consente anche ai lavoratori di un’azienda ceduta e trasferita in un’altra di dimettersi per giusta causa qualora, entro i 3 mesi dall’avvenuto trasferimento, vi siano state delle importanti modifiche alle loro condizioni lavorative. Con il termine “importanti” modifiche si intende anche l’applicazione di un nuovo contratto collettivo che prevede delle condizioni differenti rispetto al precedente. Inoltre, si ha diritto alla Naspi se le dimissioni sono state presentate anche nel periodo di maternità, che va da 300 giorni prima della data presunta di nascita fino al compimento di 1 anno del bambino.
Come comunicare le dimissioni per giusta causa
In seguito all’introduzione del Decreto Legislativo n°151 del 2015, tutte le dimissioni, comprese quelle per giusta causa, devono essere formalizzate per via telematica, compilando i moduli disponibili sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro.
Questi vanno compilati e trasmessi sia al datore di lavoro che alla “Direzione territoriale del lavoro competente” ad eccezione del caso in cui le dimissioni:
avvengono durante il periodo di prova;riguardano un rapporto di lavoro di pubblico impiego;siano state presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o nei primi tre anni di vita del bambino;si tratti di un lavoro domestico.
Anche per le dimissioni per giusta causa quindi dovrete presentare la richiesta per via telematica: per sapere come fare e per tutte le istruzioni operative vi consigliamo di leggere la nostra guida sulle dimissioni online.
Effetti delle dimissioni per giusta causa
Il lavoratore al quale viene riconosciuta la giusta causa ha diritto ad una serie di diritti. In primis, come già anticipato, questo non è dovuto a rispettare i giorni preavviso: il recesso del contratto quindi è immediato senza darne preventiva comunicazione al datore di lavoro.
Il lavoratore ha comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, quindi il datore di lavoro deve versare un importo quantificabile nella normale retribuzione che gli avrebbe corrisposto nel periodo di preavviso.
Inoltre, la giusta causa lascia inalterato il diritto del disoccupato di percepire l’indennità Naspi, la Nuova prestazione dell’assicurazione sociale per l’impiego, la quale invece non spetta ai lavoratori che si licenziano senza un apparente, e giusto, motivo.
Infine, qualora ne sussistano le condizioni, il dipendente costretto a licenziarsi a causa di un inadempimento del proprio datore di lavoro ha diritto al risarcimento per il danno patrimoniale subito, calcolato sulla base della normale retribuzione che il lavoratore avrebbe conseguito qualora non ci fosse stato il recesso del contratto . Ma il risarcimento può riguardare anche il danno non patrimoniale: ad esempio, il lavoratore potrebbe aver subito un danno morale, o esistenziale, causato dall’evento che ha portato alle dimissioni.
Dimissioni: quando c’è il diritto alla Naspi
Lo stato di disoccupazione, necessario per ottenere l’ indennità di disoccupazione Naspi, deve essere involontario. Quindi, per poter godere dello stato di disoccupazione, in linea generale, è necessario che il rapporto di lavoro non sia terminato a causa di dimissioni o consenso volontario.
Ma come abbiamo appena visto ci sono alcuni casi che fanno eccezione, tra cui le dimissioni per “giusta causa”. Parlando di dimissioni, l’ex lavoratore ha comunque diritto alla Naspi se le dimissioni sono avvenute per giusta causa, ma anche in caso di risoluzione consensuale.
Infatti, quando si parla di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, dove il lavoratore e il datore di lavoro si accordo sul termine del contratto, il lavoratore ha comunque diritto alla Naspi se il processo è avvenuto all’interno della “procedura di conciliazione”.
Come ottenere lo stato di disoccupazione?
Ricordiamo che il diritto alla Naspi è strettamente legato allo stato di disoccupazione, e alla partecipazione a formazione e proposte dei Centri dell’Impiego.
Quindi è necessario recarsi al Centro per l’Impiego relativo alla propria area di residenza per veder riconosciuto lo stato di disoccupazione.
L’ex lavoratore è tenuto a sottoscrivere l’impegno alla disponibilità lavorativa immediata e a compilare il modulo Did. Successivamente, bisogna recarsi all’INPS a richiedere la Naspi, ovvero il sussidio di disoccupazione.
Per semplificare il processo, la dichiarazione dello stato di disoccupazione sul modulo Did può essere presentata anche all’INPS, potendo così presentare contestualmente sia la propria disoccupazione che la domanda per il sussidio.
(https://www.money.it/Dimissioni-per-giusta-causa-Naspi-disoccupazione-effetti)
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